FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 66/AA del 07/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: COSTA – CAGLIANI – GHISALBESE CALCIO

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 795 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi COSTA, Giulio CAGLIANI e della società POL. D. GHISALBESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI COSTA, Presidente della società Pol. D. Ghisalbese Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2018/2019, nonché dell’art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della propria società con il sig. Cagliani Giulio, allenatore di 3^ categoria, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula;

 

GIULIO CAGLIANI, allenatore di 3^ categoria Cod. 19.744, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico nonché all’art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e di quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2018/2019, per aver pattuito con la società Pol. D. Ghisalbese Calcio, per la conduzione della squadra militante nel campionato di Prima Categoria un accordo economico superiore ai massimali previsti dalle norme vigenti al momento della stipula;

 

POL. D. GHISALBESE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Bruno VOLPI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. GHISALBESE CALCIO, Luigi COSTA e Giulio CAGLIANI;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi COSTA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giulio CAGLIANI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. D. GHISALBESE CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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