FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 68/AA del 07/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: TERSINI – SSD TIFERNO LERCHI 1919 SRL

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 855 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Stefano TERSINI e della società S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO TERSINI, tesserato quale calciatore per la S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 A R.L. nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art 36, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara

S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 A R.L.A.S.D. SAN SISTO, valevole per il Campionato umbro di Eccellenza- Girone A, disputata il 22 dicembre 2019 a Città di Castello, mentre la terna arbitrale si accingeva a fare rientro negli spogliatoi, trattenuto leggermente i capelli dell’Arbitro, sig.ra Ilaria Possanzini, esercitando una pressione che, per quanto lieve e tale da non procurarle dolore, veniva distintamente avvertita dal D.d.G. che in quel momento gli dava le spalle;

 

S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco GIORGI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 ARL e Stefano TERSINI;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2020/2021 per il  Sig. Stefano TERSINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 ARL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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