FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 70/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PETRAGLIA – ASD GRUMENTUM VAL D’AGRI

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio Umberto PETRAGLIA e della società A.S.D. GRUMENTUM VAL D’AGRI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Grumentum Val D’Agri, in ordine alla violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di interviste pubblicate su vari quotidiani nazionali e di sei “post” pubblicati sulla “pagina” del social network “facebook” della società A.S.D. Grumentum Val D’Agri, a seguito  delle decisioni  adottate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti (successivamente deliberate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio) relative ai criteri di conclusione dei campionati di competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di serie D al campionato di eccellenza, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti e del Suo Presidente, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso;

 

A.S.D. GRUMENTUM VAL D’AGRI, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal  sig. Petraglia Antonio Umberto,  presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, così come sopra descritti;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Umberto PETRAGLIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GRUMENTUM VAL D’AGRI;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio Umberto PETRAGLIA e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GRUMENTUM VAL D’AGRI;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.


Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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