FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 74/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Antonio Tito STEDUTO
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 942 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Antonio Tito STEDUTO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO TITO STEDUTO, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per aver svolto attività di direttore sportivo della società
A.S.D. Gessate, pur essendo tesserato con la A.S.D. Città di Sesto, e per aver svolto attività di proselitismo, coinvolgendo in attività calcistiche (gare ed allenamenti per la A.S.D. Gessate) i calciatori Richmond John, Youssef Farag, Luigi Antonio Infantes Palomino, Alessio Sitzia e Christian Colangelo di Giacomo, tesserati con la A.S.D. Città di Sesto, senza alcuna autorizzazione da parte della società di appartenenza dei calciatori;
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Tito STEDUTO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Tito STEDUTO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina