FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 76/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: DE ANGELIS – ZEGA – SSD CYNTHIA 1920 S.R

 

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 838 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Emiliano DE ANGELIS, Alessandro ZEGA, e della società SSD CYNTHIA 1920 S.R.L., avente  ad oggetto la seguente condotta:

 

EMILIANO DE ANGELIS, Dirigente Accompagnatore per la SSD CYNTHIA 1920 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,  in relazione all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, e agli artt. 21, e 22 delle NOIF, per avere nella stagione sportiva 2019-2020, svolto in via di fatto il ruolo di co-allenatore della formazione Under 14 regionale della SSD CYNTHIA 1920 S.r.l. in assenza della necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC, ancorché risultasse tesserato come Dirigente Accompagnatore, e presente nelle distinte di gara con la qualifica di “massaggiatore”, dirigendo altresì gli allenamenti settimanali e operando in particolare nelle gare disputate dalla predetta formazione giovanile in data 23.02.2020 e 29.02.2020, come aiutante allenatore del tecnico abilitato signor Savino Giovanni;

 

ALESSANDRO ZEGA, Dirigente con funzioni di Responsabile del Settore Giovanile della SSD CYNTHIA 1920 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 21, 22, e 23 delle NOIF, per avere consentito, e comunque per non aver impedito, che il signor De Angelis Emiliano tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore svolgesse, nella stagione sportiva 2019-2020, in via di fatto funzioni tecniche e di co-allenatore della formazione Under 14 Regionali, dirigendo gli allenamenti settimanali e svolgendo funzioni tecniche durante le gare di campionato, in assenza della necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC, riconoscendo espressamente in sede di audizione come il predetto Dirigente svolgesse “funzioni di aiutante dell’allenatore”;

 

SSD CYNTHIA 1920 S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati ai suddetti Dirigenti signori Emiliano De Angelis e Alessandro Zega;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emiliano DE ANGELIS, Alessandro ZEGA, e dal Sig. Sandro LEUTI, nella qualità di legale rappresentante pro tempore per conto della società SSD CYNTHIA 1920 S.R.L.;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (mesi) e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Emiliano DE ANGELIS, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro ZEGA e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società SSD CYNTHIA 1920 S.R.L.;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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