FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 79/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: FINELLI – ASD SPORTING MILANO

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 546 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Williams FINELLI e della società A.S.D. SPORTING MILANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

WILLIAMS FINELLI, tesserato come calciatore per la stagione 2019/20 per la Soc. ASD Sporting Milano, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto, al termine della gara disputata il 3.11.19 tra la Società ASD Sporting Milano e la U.S.D. Zivido, valevole per il Campionato di Prima Categoria del

C.R. Lombardia, una condotta violenta nei confronti del sig. Volpe Sebastiano, Direttore Sportivo USD Zivido, passando alle vie di fatto nei confronti di quest’ultimo, come ammesso dal medesimo sig. Finelli in sede di audizione e confermato dal sig. Carusi Massimo Maria Giuseppe, Presidente dell’ASD Sporting Milano, nonchè dal sig. Pugnaghi Matteo, dirigente dell’ASD Sporting Milano;

 

A.S.D. SPORTING MILANO, per responsabilità, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta del proprio tesserato come sopra descritta;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Williams FINELLI e dal Sig. Massimo Maria Carusi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING MILANO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2020/2021 per il sig. Williams FINELLI e di € 450 (quattrocentocinquanta)  di  ammenda  per  la  società  A.S.D.  SPORTING  MILANO  (oggi A.S.D. CALCIO CANEGRATE a seguito di fusione); si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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