FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 80/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: BISOLI – CHIODI – US CREMONESE

 

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1125 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Pierpaolo BISOLI e Danilo CHIODI e della società U.S. CREMONESE S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PIERPAOLO BISOLI, allenatore della Società U.S. Cremonese S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” (cfr. “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19”, a pag.12 sia nella versione 3 - 24 maggio 2020 che nella versione 4 – 22 giugno 2020), per aver avuto accesso allo Stadio Zini di Cremona, segnatamente accedendo alla zona 2 – Tribune, senza essere indicato in alcun elenco ufficiale, fornito alla Procura Federale, delle persone ammesse nelle zone 1, 2 e 3 allo Stadio Zini, in occasione della gara Cremonese

- Pescara del 03/07/2020;

 

 

DANILO CHIODI, preparatore atletico della Società U.S. Cremonese S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” (cfr. “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19”, a pag.12 sia nella versione 3 - 24 maggio 2020 che nella versione 4 – 22 giugno 2020), per aver avuto accesso allo Stadio Zini di Cremona, segnatamente accedendo alla zona 2 – Tribune, senza essere indicato in alcun elenco ufficiale, fornito alla Procura Federale, delle persone ammesse nelle zone 1, 2 e 3 allo Stadio Zini, in occasione della gara Cremonese

- Pescara del 03/07/2020;

 

 

U.S. CREMONESE S.p.A., per responsabilità oggettiva ai fini disciplinari, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria in relazione al C.U. N° 210/A dell’8/6/2020;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Pierpaolo BISOLI, Danilo CHIODI e Paolo ROSSI, quest’ultimo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CREMONESE S.p.A.;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammenda di2.000,00 (duemila/00) per il Sig. Pierpaolo BISOLI, dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) per il Sig. Danilo CHIODI e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società U.S. CREMONESE S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26  AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

 

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it