FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 83/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PALOKAJ – AC MESTRE

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1100 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Enea PALOKAJ e della società A.C. MESTRE S.S.D. A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ENEA PALOKAJ, calciatore richiedente il tesseramento per la Società A.C. MESTRE S.S.D. A R.L., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver in data 12/02/2020, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.C. MESTRE S.S.D. A R.L., presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere;

 

A.C. MESTRE S.S.D. A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell’interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enea PALOKAJ e dal Sig. Stefano Serena, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MESTRE S.S.D. A R.L.;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Enea PALOKAJ e di € 250,00 di ammenda per la società A.C. MESTRE S.S.D. A R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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