FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 85/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MERELLA – SSD NETTUNO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 836 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MERELLA e della società S.S.D. NETTUNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO MERELLA, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Nettuno e altresì allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in violazione dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver rivestito il ruolo di Presidente della società S.S.D. Nettuno nel corso della stagione sportiva 2019/20 omettendo di presentare richiesta di sospensione volontaria dall’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., pur non avendo espletato nella stessa stagione sportiva l’attività di allenatore per la stessa società;

 

 

S.S.D. NETTUNO per responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MERELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. NETTUNO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro MERELLA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società

S.S.D. NETTUNO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

 

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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