FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 87/AA del 26/08/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MENNA – AC SCERNI ASD

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 953 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MENNA e della società A.C. SCERNI ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE MENNA, tesserato in qualità di Dirigente - Segretario della società

A.C. Scerni A.S.D nonché incaricato alla ricezione della corrispondenza societaria, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 8, lettera b) del previgente Codice di Giustizia Sportiva, per aver scientemente e consapevolmente omesso di consegnare al sig. Lupo Giuseppe gli atti, provenienti da organi della giustizia sportiva, a lui destinati e notificati presso la sede sociale della A.C. Scerni A.S.D.;

 

A.C. SCERNI ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto LAZZARO, nella qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C. SCERNI ASD e dal Sig. Giuseppe MENNA;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe MENNA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. SCERNI ASD;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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