FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 90/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Davide CALVINI, Marco CAMPAGNANI, Thomas SAJETTO e Giovanni FONTANA
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 665 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CALVINI, Marco CAMPAGNANI, Thomas SAJETTO e Giovanni FONTANA, avente ad oggetto la seguente condotta:
DAVIDE CALVINI, calciatore tesserato per la società ASD Carlin’s Boys all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 92, comma 1 delle NOIF, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione per la gara Area Calcio Andora – Carlin’s Boys prevista per il 27.11.2019;
MARCO CAMPAGNANI, calciatore tesserato per la società ASD Carlin’s Boys all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 92, comma 1 delle NOIF. per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione per la gara Area Calcio Andora – Carlin’s Boys prevista per il 27.11.2019;
THOMAS SAJETTO, calciatore tesserato per la società ASD Carlin’s Boys all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 92, comma 1 delle NOIF, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione per la gara Area Calcio Andora – Carlin’s Boys prevista per il 27.11.2019;
GIOVANNI FONTANA, calciatore tesserato per la società ASD Carlin’s Boys all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 92, comma 1 delle NOIF, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione per la gara Area Calcio Andora – Carlin’s Boys prevista per il 27.11.2019;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide CALVINI, Marco CAMPAGNANI, Thomas SAJETTO e Giovanni FONTANA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2020-2021 per il Sig. Davide CALVINI, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2020-2021 per il Sig. Marco CAMPAGNANI,
di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2020-2021 per il Sig. Thomas SAJETTO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2020- 2021 per il Sig. Giovanni FONTANA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina