FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 92/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: DAMIANI – ASD GIOVANI GRANATA MONSUMANNO

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 958 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mirko DAMIANI e della società A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MIRKO DAMIANI, tesserato con la qualifica di dirigenteallenatore per la

A.S.D Giovani Granata Monsummano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, anche in relazione al C.U. n.1. s.s. 2019/2020, per aver fatto svolgere per ben 5 volte una seduta di allenamento presso il campo sportivo “E. Loik” di Monsummano Terme, sede della A.S.D. Giovani Granata Monsummano, diretta dallo stesso Damianidal sig. Fabbri Massimiliano al (figlio) giovanissimo calciatore Samuele Damiani (nato il 17/12/2009), tesserato con la Società U. S. Pistoiese 1921 ed una volta al giovanissimo calciatore Alessiani Pietro (nato il 03/06/2009) anch’egli tesserato con la Società U. S. Pistoiese 1921, senza la necessaria autorizzazione di quest’ultima società e con ragazzi dei Giovani Granata Monsummano di età maggiore (categorie 2006 o 2007). Quanto sopra riportato, benché negato dal Sig. Damiani, è stato confermato nelle audizioni dai due giovanissimi calciatori;

 

A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mirko DAMIANI e dal Sig. Paolo ARBI, in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Mirko DAMIANI e di € 500,00 di ammenda per la società A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.


Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA ILSETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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