FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 92/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: DAMIANI – ASD GIOVANI GRANATA MONSUMANNO
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 958 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mirko DAMIANI e della società A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MIRKO DAMIANI, tesserato con la qualifica di dirigente – allenatore per la
A.S.D Giovani Granata Monsummano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, anche in relazione al C.U. n.1. s.s. 2019/2020, per aver fatto svolgere per ben 5 volte una seduta di allenamento presso il campo sportivo “E. Loik” di Monsummano Terme, sede della A.S.D. Giovani Granata Monsummano, diretta dallo stesso Damiani e dal sig. Fabbri Massimiliano al (figlio) giovanissimo calciatore Samuele Damiani (nato il 17/12/2009), tesserato con la Società U. S. Pistoiese 1921 ed una volta al giovanissimo calciatore Alessiani Pietro (nato il 03/06/2009) anch’egli tesserato con la Società U. S. Pistoiese 1921, senza la necessaria autorizzazione di quest’ultima società e con ragazzi dei Giovani Granata Monsummano di età maggiore (categorie 2006 o 2007). Quanto sopra riportato, benché negato dal Sig. Damiani, è stato confermato nelle audizioni dai due giovanissimi calciatori;
A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mirko DAMIANI e dal Sig. Paolo ARBI, in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Mirko DAMIANI e di € 500,00 di ammenda per la società A.S.D. GIOVANI GRANATA MONSUMANNO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina