FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 95/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: DE ROSSO – MAROSTICA – AC BERTON BOLZANO VICENTINO

 

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1118 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Mirko DE ROSSO e Giuseppe MAROSTICA e della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MIRKO DE ROSSO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al C.U. n. 1 del 02.07.2019 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2019/2020), sezione 2, pagina 15 e ssg, per aver svolto l'attività di allenatore in seconda della squadra della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO, partecipante al Campionato “Giovanissimi Provinciale” nella Stagione Sportiva 2019-2020, durante la gara SUMMANIA-BERTON BOLZANO VICENTINO disputata a Piovene Rocchette (VI) il 15 febbraio 2020, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

GIUSEPPE MAROSTICA, presidente e legale rappresentante della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO all’epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al C.U. n. 1 del 02.07.2019 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2019/2020), sezione 2, pagina 15 e ssg, per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento dell'attività di allenatore in seconda della squadra della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO, partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciali nella stagione sportiva 2019/2020, durante la gara SUMMANIA-BERTON  BOLZANO VICENTINO disputata a Piovene Rocchette (VI) il 15 febbraio 2020, al sig. MIRKO DE ROSSO, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti sig. Giuseppe MAROSTICA e al dirigente sig. Mirko DE ROSSO;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mirko DE ROSSO e Giuseppe MAROSTICA, e dal Sig. Gianmario Bertacco, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 giorni di inibizione per il Sig. Mirko DE ROSSO, 45 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MAROSTICA, e di € 400,00 di ammenda per la società A.C. BERTON BOLZANO VICENTINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA ILSETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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