FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 97/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PUPO POSADA – ASD SENIGALLIA CALCIO

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 841 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Yeiner Andreas PUPO POSADA e della società A.S.D. SENIGALLIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

YEINER ANDREAS PUPO POSADA, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, e 40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver dichiarato mendacemente, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. SENIGALLIA CALCIO, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere. Fatto commesso a Senigallia (AN) il 24.09.2019, al momento della sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per una Federazione estera;

 

A.S.D. SENIGALLIA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo GASPARINI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SENIGALLIA CALCIO e Yeiner Andreas PUPO POSADA;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Yeiner Andreas PUPO POSADA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la A.S.D. SENIGALLIA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.n IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA ILSETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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