FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 98/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: TOSONI – SSDRL SANGIUSTESE

 

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 954 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Andrea TOSONI e della società SSDRL SANGIUSTESE M.G., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA TOSONI, all’epoca dei fatti Presidente della SSDRL SANGIUSTESE M.G., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F., per aver accettato denaro dai genitori di un calciatore, venendo meno ai doveri di lealtà e correttezza in quanto il costo del premio di preparazione compete alle società che tesserano un atleta proveniente dal Settore giovanile e scolastico, a ristoro dei costi sostenuti dalle società che curano il calcio giovanile, e non ai genitori dello stesso;

 

SSDRL SANGIUSTESE M.G., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea TOSONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDRL SANGIUSTESE M.G.;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea TOSONI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSDRL SANGIUSTESE M.G.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA ILSETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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