FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 99/AA del 01/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CERBARA – PISTOLESI SS ATLETICO COLLEFERRO

 

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Luca CERBARA, David PISTOLESI, e della società S.S. ATLETICO COLLEFERRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCA CERBARA, Preparatore atletico del settore giovanile all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 23, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, in assenza della prescritta abilitazione e di regolare tesseramento- peraltro, respinto per l’inidoneità della qualifica posseduta- di fatto assunto, nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali, la conduzione tecnica della squadra della S.S. ATLETICO COLLEFERRO partecipante al Campionato di Prima Categoria-Girone F organizzato dal C.R. Lazio, formalmente affidata al sig. Andrea Ercoli;

 

DAVID PISTOLESI, Presidente e legale rappresentante della S.S. ATLETICO COLLEFERRO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 37, e 39, lett. E), e Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione 2019/2020, consentito o, comunque, non impedito al sig. Andrea Ercoli di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della S.S. ATLETICO COLLEFERRO, partecipante al Campionato di Prima Categoria - Girone F organizzato dal C.R. Lazio e, al contempo, al sig. Luca  Cerbara, soggetto privo della necessaria abilitazione e di regolare tesseramento - peraltro respinto per inidoneità della qualifica - di svolgere l’attività quale allenatore responsabile di detta squadra durante gli allenamenti e le gare ufficiali di campionato;

 

S.S. ATLETICO COLLEFERRO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg Luca CERBARA, e David PISTOLESI, in proprio e, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S. ATLETICO COLLEFERRO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Luca CERBARA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. David PISTOLESI e di

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S. ATLETICO COLLEFERRO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA ILSETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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