FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 128/AA del 14/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: ARCANGELI – LAURETI – ASD ACCADEMIA CALCIO TERNI

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1024 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Emanuele ARCANGELI, del Sig. Marco LAURETI e della società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

EMANUELE  ARCANGELI,  presidente  e  legale  rappresentante  della  società

A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2019 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver consentito e comunque non impedito, nella stagione sportiva 2019/2020, all’allenatore Marco LAURETI, tesserato per la conduzione tecnica della squadra Giovanissimi Regionali maschili, di svolgere, altresì, l’attività di allenatore in seconda della squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 Regionale A/2;

 

MARCO LAURETI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base - codice 54.219), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2019 del Settore Giovanile e Scolastico, perché, tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI quale allenatore per la squadra Giovanissimi Regionali maschili, ha altresì svolto l'attività di allenatore in seconda della squadra Allievi Under 17 Regionale A/2;

 

A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti Emanuele ARCANGELI ed al tecnico Marco LAURETI;

 

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele ARCANGELI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI, e dal Sig. Marco LAURETI;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele ARCANGELI, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Marco

LAURETI, e di € 100,00 (cento) di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 OTTOBRE 2020

 

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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