FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 129/AA del 14/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: VALLE – ASD UNIPOMEZIA 1938
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 934 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Valter VALLE e della società ASD UNIPOMEZIA 1983, avente ad oggetto la seguente condotta:
VALTER VALLE, Presidente della Società ASD UNIPOMEZIA 1938 all’epoca dei fatti, in violazione a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere nella predetta qualità in occasione del rilasciato svincolo al tesseramento presso altra Società del calciatore Lorenzo Piermattei, richiesto al genitore dello stesso il pagamento della somma di € 500,00 al fine di ottemperare alle richieste del ragazzo; b) art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 100, comma 5, delle NOIF, in relazione agli articoli 5.4, comma 2, e 6.2 del Regolamento Agenti Sportivi, per essersi avvalso nella predetta qualità nella stagione sportiva 2019-2020, in occasione dell’avvenuto tesseramento del calciatore dilettante Lorenzo Piermattei delle attività di intermediazione dei signori Giacomo Evangelisti e del suo collaboratore Andrea Gasponi, entrambi non iscritti al Registro Federale degli Agenti Sportivi, provvedendo al pagamento per tale resa attività della somma di € 500,00, giusta fattura n. 5 del 1.08.2019 emessa dal sig. Giacomo Evangelisti nei confronti della ASD Unipomezia 1938;
A.S.D. UNIPOMEZIA 1938, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati al suddetto Presidente Sig. Valter VALLE;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valter VALLE, in proprio e, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. UNIPOMEZIA 1938;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Valter VALLE e di € 900,00 (novecento/00) di ammenda per la società ASD UNIPOMEZIA 1938;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 14 OTTOBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina