FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 130/AA del 15/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: BUCCI – CIMARELLI – VERDIGLIONE – MONTESI – ASD SAN MICHELE

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 998 pfi 19/20 adottato nei confronti delle Sig.re Sabrina BUCCI, Valentina CIMARELLI e Laura VERDIGLIONE, del Sig. Daniele MONTESI e della società A.S.D. SAN MICHELE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SABRINA BUCCI, all’epoca dei fatti di dirigente della società A.S.D. San Michele, in violazione dell’articolo 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 2, commi 1 e 2, e 32, comma 2, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva, nonché all’articolo 7, comma 1, dello Statuto Federale ed agli articoli 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della A.S.D. San Michele in occasione delle gare del Campionato di Calcio A 5 del C.R. Marche Serie “C” Femminile, ASD San Michele – ATL Urbino C5 1999 dell’8.11.2019, ASD San Michele Calcio a 5 Corinaldo del 22.11.2019, ASD San Michele Acli Mantovani Calcio A 5 del 25.11.2019, Piandirose - ASD San Michele del 29.11.2019, ASD San Michele – S. Orso 1980 del 6.12.2019, Acli Mantovani Calcio A 5 - ASD San Michele del 14.12.2019, ASD San Michele – LF Jesina Femminile del 17.12.2019 e ATL Urbino C5 1999 - ASD San Michele dell’11.1.2020, nelle quali è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto all’epoca non ancora tesserata per la società A.S.D. San Michele, la calciatrice Laura VERDIGLIONE, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la medesima partecipasse alle predette gare senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

 

VALENTINA CIMARELLI, all’epoca dei fatti di dirigente della società A.S.D. San Michele, in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 2, commi 1 e 2, e 32, comma 2, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva, nonché all’articolo 7, comma 1, dello Statuto Federale ed agli articoli 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della

A.S.D. San Michele in occasione della gara del Campionato di Calcio A 5 del

C.R. Marche Serie “C” Femminile Calcio a 5 Corinaldo - ASD San Michele del 6.10.2019, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto all’epoca non ancora tesserata per la società A.S.D. San Michele, la calciatrice Laura VERDIGLIONE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la medesima partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;


LAURA VERDIGLIONE, nella qualità di calciatrice dell’A.S.D. San Michele, in violazione dell’articolo 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 2, commi 1 e 2, e 32, comma 2, del  medesimo Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli articoli 39 e 43 delle NOIF, per aver partecipato, nelle file della società A.S.D. San Michele, senza averne titolo perché non tesserata, senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa, alle gare del Campionato di Calcio A 5 del C.R. Marche Serie “C” Femminile Calcio a 5 Corinaldo - ASD San Michele del 6.10.2019, ASD San Michele – ATL Urbino C5 1999 dell’8.11.2019, ASD San Michele Calcio a 5 Corinaldo del 22.11.2019, ASD San Michele Acli Mantovani Calcio A 5 del 25.11.2019, Piandirose - ASD San Michele del 29.11.2019, ASD San Michele – S. Orso 1980 del 6.12.2019, Acli Mantovani Calcio A 5 - ASD San Michele del 14.12.2019, ASD San Michele – LF Jesina Femminile del 17.12.2019 e ATL Urbino C5 1999 - ASD San Michele dell’11.1.2020;

 

DANIELE MONTESI, all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. San Michele, in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 2, commi 1 e 2, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché all’articolo 7, comma 1, dello Statuto Federale ed agli articoli 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere fino alla data del 24.1.2020 al regolare tesseramento per la

A.S.D. San Michele della calciatrice Laura VERDIGLIONE, nonché per aver consentito la partecipazione della stessa nelle fila della A.S.D. San Michele, senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa, alle gare del Campionato di Calcio A 5 del C.R. Marche Serie “C” Femminile Calcio a 5 Corinaldo - ASD San Michele del 6.10.2019, ASD San Michele – ATL Urbino C5 1999 dell’8.11.2019, ASD San Michele Calcio a 5 Corinaldo del 22.11.2019, ASD San Michele Acli Mantovani Calcio A 5 del 25.11.2019, Piandirose - ASD San Michele del 29.11.2019, ASD San Michele – S. Orso 1980 del 6.12.2019, Acli Mantovani Calcio A 5 - ASD San Michele del 14.12.2019, ASD San Michele – LF Jesina Femminile del 17.12.2019 e ATL Urbino C5 1999 - ASD San Michele dell’11.1.2020;

 

A.S.D. SAN MICHELE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Sabrina BUCCI, Valentina CIMARELLI e Laura VERDIGLIONE, e dal Sig. Daniele MONTESI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN MICHELE;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione di 4 mesi oltre all’impegno compensativo  della minore sanzione a partecipare a progetti e/o eventi, su indicazione della FIGC, volti a promuovere i valori dello sport per la Sig.ra Sabrina BUCCI,

di inibizione di 45 giorni oltre all’impegno compensativo della minore sanzione a partecipare a progetti e/o eventi, su indicazione della FIGC, volti a promuovere i valori dello sport per la Sig.ra Valentina CIMARELLI, di squalifica per 4 giornate oltre all’impegno compensativo della minore sanzione a partecipare a progetti e/o eventi, su indicazione della FIGC, volti a promuovere i valori dello sport per la Sig.ra Laura VERDIGLIONE, di inibizione di 6 mesi oltre all’impegno compensativo della minore sanzione a partecipare a progetti e/o eventi, su indicazione della FIGC, volti a promuovere i valori dello sport per il Sig. Daniele MONTESI, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda e 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2020/2021, oltre all’impegno compensativo della minore sanzione a partecipare a progetti e/o eventi, su indicazione della FIGC, volti a promuovere i valori dello sport, per la società A.S.D. SAN MICHELE;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 OTTOBRE 2020

 

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it