FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 131/AA del 19/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: FRANCESCO AMOROSINO
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 867 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO AMOROSINO, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO AMOROSINO, calciatore, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF, per non aver risposto a 7 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019 e per non aver prodotto il certificato di idoneità all’attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020;
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco AMOROSINO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Francesco AMOROSINO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina