FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 132/AA del 22/10/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: ZANIRATO – ASD SPARTA NOVARA
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.1097 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Demis ZANIRATO e della società A.S.D. SPARTA NOVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:
DEMIS ZANIRATO, Allenatore UEFA B, tesserato per la Società ASD Sparta Novara all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nel mese di maggio 2020 attività di proselitismo finalizzata al trasferimento e/o collocamento di calciatori tesserati nella stagione sportiva 2019/2020 per la società ASD Sanmartinese Calcio;
A.S.D. SPARTA NOVARA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Demis ZANIRATO, e dal Sig. Roberto BELLARDONE, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. SPARTA NOVARA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. DEMIS ZANIRATO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPARTA NOVARA
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina