FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 157/AA del 16/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MANETTI – PIZZAROTTI – PARMA CALCIO 1913

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1128 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo MANETTI e Pietro PIZZAROTTI, e della società PARMA CALCIO 1913 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PAOLO MANETTI, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Parma Calcio 1913 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 3/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 29/5/2020, al test eseguito in data 8/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 3/6/2020; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Extra Squadra al tampone ogni 8 giorni, secondo quanto prescritto dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, facendo peraltro eseguire al medesimo Gruppo Extra Squadra il test sierologico nelle date 16/5/2020 e 1/6/2020, tra l’altro in violazione della sequenza temporale prefissata dal citato protocollo.

In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver svolto i test previsti secondo le modalità delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Extra Squadra al tampone ogni 8 giorni, secondo quanto prescritto dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, facendo peraltro eseguire al medesimo Gruppo Extra Squadra il test sierologico in data 19/06/2020, tra l’altro in violazione della sequenza temporale prefissata dal citato protocollo;

 

PIETRO PIZZAROTTI, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Parma Calcio 1913 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 delle “Indicazioni   per   la   ripresa   degli   allenamenti   delle   squadre   di   Calcio


Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 3/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 29/5/2020, al test eseguito in data 8/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 3/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire il tampone al Gruppo Extra Squadra ogni 8 giorni, secondo quanto prescritto dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, facendo peraltro eseguire al medesimo Gruppo Extra Squadra il test sierologico nelle date 16/5/2020 e 1/6/2020, tra l’altro in violazione della sequenza temporale prefissata dal citato protocollo.

In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto previsto dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il tampone al Gruppo Extra Squadra ogni 8 giorni, secondo quanto prescritto dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, facendo peraltro eseguire al medesimo Gruppo Extra Squadra il test sierologico in data 19/06/2020, tra l’altro in violazione della sequenza temporale prefissata dal citato protocollo;

 

PARMA CALCIO 1913 S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo MANETTI e Pietro PIZZAROTTI e dal Sig. Oliver Krause, in qualità di Presidente, per conto della società PARMA CALCIO 1913 S.r.l.;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.500,00 (mille e cinquecento) di ammenda per il Sig. Paolo MANETTI, di € 1.500,00 (mille e cinquecento) di ammenda per il Sig. Pietro PIZZAROTTI, e di € 2.000 (duemila) di ammenda per la società PARMA CALCIO 1913 S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.


Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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