FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 161/AA del 18/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Andrea BRUNELLO, Dario DAL COROBBO, Costantino FAVA, Luigino MICHIELIN e Matteo SCATTOLIN

 

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BRUNELLO, Dario DAL COROBBO, Costantino FAVA, Luigino MICHIELIN e Matteo SCATTOLIN, e avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA BRUNELLO, all’epoca dei fatti allenatore della A.S.D. Villorba Calcio, ora S.S.D. A R.L. Villorba Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni non veridiche e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a deporre dalla Procura Federale al fine di attuare una strategia difensiva finalizzata ad occultare la verità;

 

DARIO DAL COROBBO, all’epoca dei fatti, allenatore della A.S.D. Villorba Calcio, ora S.S.D. A R.L. Villorba Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni non veridiche e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a deporre dalla Procura Federale al fine di attuare una strategia difensiva finalizzata ad occultare la verità;

 

COSTANTINO FAVA, all’epoca dei fatti, allenatore della A.S.D. Villorba Calcio, ora S.S.D. A R.L. Villorba Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni non veridiche e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a deporre dalla Procura Federale al fine di attuare una strategia difensiva finalizzata ad occultare la verità;

 

LUIGINO MICHIELIN,  all’epoca dei fatti, allenatore della A.S.D.  Villorba Calcio, ora S.S.D. A R.L. Villorba Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni non veridiche e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a

deporre dalla Procura Federale al fine di attuare una strategia difensiva finalizzata ad occultare la verità;

 

MATTEO SCATTOLIN, all’epoca dei fatti,  dirigente  della A.S.D. Villorba Calcio, ora S.S.D. A R.L. Villorba Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni non veridiche e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a deporre dalla Procura Federale al fine di attuare una strategia difensiva finalizzata ad occultare la verità;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea BRUNELLO, Dario DAL COROBBO, Costantino FAVA, Luigino MICHIELIN e Matteo SCATTOLIN;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Andrea BRUNELLO, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Dario DAL COROBBO, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Costantino FAVA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Luigino MICHIELIN, e di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Matteo SCATTOLIN;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it