FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 162/AA del 18/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: IBELLO – US CAIANELLO

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Christian IBELLO, e della società U.S. CAIANELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CHRISTIAN IBELLO, nella qualità di Presidente della Società U.S. Caianello all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Salzano Alfonso nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara U.S. Caianello - A.S.D. Oasi Giovani Carinola del 15.12.2019, valevole per il campionato di Giovanissimi Provinciale; inoltre, nella qualità di Dirigente Accompagnatore della Soc. U.S. Caianello all’epoca dei fatti, in violazione   dell’art. 4, comma 1, 32,  commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Salzano Alfonso, consegnata al Direttore di Gara;

 

U.S. CAIANELLO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Christian IBELLO, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. CAIANELLO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese e 15 giorni di inibizione per il Sig. Christian IBELLO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione per la società U.S. CAIANELLO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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