FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 173/AA del 23/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: STEFANINI – TZOUROUDIS – FC JUVENTUS

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1123 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca STEFANINI e Nikolas TZOUROUDIS, e della società F.C. JUVENTUS S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

LUCA STEFANINI, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. Juventus S.p.A, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 1/6/2020;

per violazione, inoltre, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, al test eseguito in data 19 e 20/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/6/2020 limitatamente al sottogruppo sottoposto a controllo il 20/6/2020; al test eseguito in data 28 e 29/6/2020 a distanza di 5/6 giorni dal precedente del 23 e 24/6/2020; al test eseguito in data 2 e 3/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28 e 29/6/2020 limitatamente al sottogruppo del 28/6 sottoposto a controllo il 3/7/2020;

 

NIKOLAS TZOUROUDIS, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. Juventus S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 1/6/2020;

per violazione, inoltre, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli


allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, al test eseguito in data 19 e 20/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/6/2020 limitatamente al sottogruppo sottoposto a controllo il 20/6/2020; al test eseguito in data 28 e 29/6/2020 a distanza di 5/6 giorni dal precedente del 23 e 24/6/2020; al test eseguito in data 2 e 3/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28 e 29/6/2020 limitatamente al sottogruppo del 28/6 sottoposto a controllo il 3/7/2020;

 

F.C. JUVENTUS S.P.A., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e per responsabilità propria della società;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca STEFANINI e Nikolas TZOUROUDIS, e dall’Avv. Luigi Chiappero, in qualità di procuratore speciale, in rappresentanza della società F.C. JUVENTUS S.P.A.;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Luca STEFANINI, di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Nikolas TZOUROUDIS, e di € 4.000,00 (quattromila) di ammenda per la società F.C. JUVENTUS S.P.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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