FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 174/AA del 23/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: NAITZA – ASD ATLETICO ORISTANO
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 156 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Emilio NAITZA e della società A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F. avente ad oggetto la seguente condotta:
EMILIO NAITZA, Presidente della Società A.S.D. Atletico Oristano C.F., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. stagione sportiva 2019/2020, n. 76 del 30.06.2020 del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti per aver, in occasione della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C femminile stagione sportiva 2020/2021, presentato una tabella di valutazione attribuendo alla propria società un punteggio per la partecipazione al Campionato Juniores al quale, in realtà, non ha partecipato;
A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal proprio Presidente;
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emilio NAITZA, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Emilio NAITZA e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina