FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 181/AA del 04/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CECECOTTO – MIRRA – PELUSO – ASD PELUSO ACADEMY – POL D. CITTÀ DI CIAMPINO
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 140 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio Paolo CECECOTTO, Gianluca MIRRA, Biagio PELUSO, e delle società ASD PELUSO ACADEMY e POL D. CITTÀ DI CIAMPINO avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO PAOLO CECECOTTO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. D. Città di Ciampino e per tale ragione legato da rapporto di immedesimazione organica con detta Società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 96/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. – L.N.D. per la Stagione Sportiva 2019/2020 pubblicato in data 5/6/2020, per avere la Società da lui rappresentata organizzato, o comunque per non aver impedito, la disputa della gara amichevole, avvenuta in data 16 luglio 2020, contro la Soc. ASD Peluso Academy non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell’attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars – Covid 19;
GIANLUCA MIRRA, all’epoca dei fatti dirigente della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 96/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. – L.N.D. per la Stagione Sportiva 2019/2020 pubblicato in 5/6/2020, per avere organizzato la gara amichevole Pol.
D. Città di Ciampino – Peluso Academy, disputata in data 16/7/2020, non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell’attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars – Covid 19;
BIAGIO PELUSO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Peluso Academy e per tale ragione legato da rapporto di immedesimazione organica con detta Società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 96/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. – L.N.D. per la Stagione Sportiva 2019/2020 pubblicato in 5/6/2020, per avere la Società da lui rappresentata organizzato, o comunque per non aver impedito, la disputa della gara amichevole avvenuta in data 16 luglio 2020 contro la Soc. Pol. D. Città di Ciampino non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell’attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars – Covid 19;
ASD PELUSO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;
POL D. CITTÀ DI CIAMPINO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano il Sig. Antonio Paolo Cececotto e il Sig. Gianluca Mirra;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio Paolo CECECOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL D. CITTÀ DI CIAMPINO, Gianluca MIRRA e Biagio PELUSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PELUSO ACADEMY;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Paolo CECECOTTO, di 2 (due) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca MIRRA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Biagio PELUSO, di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD PELUSO ACADEMY, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società POL D. CITTÀ DI CIAMPINO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina