FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 185/AA del 09/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MARKU – GSD FLARIAGAFIR BELLARIVA
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 24 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Klaudio MARKU e della società G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA avente ad oggetto la seguente condotta:
KLAUDIO MARKU, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in data 18/11/2019, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere;
G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell’interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Klaudio MARKU e dal Sig. Paolo Ricci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S.D. FLORIAGRAFIR BELLARIVA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Klaudio MARKU, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società
G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina