FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 190/AA del 09/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: VANGONE – SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB –

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1156 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Umberto VANGONE e della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:

 

UMBERTO VANGONE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società SSD BRINDISI FC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver sottoscritto e depositato l’accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 relativo al calciatore Santiago Matias Dorato (tesseramento del 21.12.2019);

 

S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto VANGONE e dal Sig. Gino Montella, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Umberto VANGONE e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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