T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 361/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Pavoni, Stefano Mattii, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

Unire, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della decisione della Commissione di disciplina d’appello dell’Unire che ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 nella qualifica di allenatore e la multa di € 1500,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unire;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza collegiale n.2131/2011;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 28 aprile 2011 e depositato il 7 maggio successivo, OMISSIS, allenatore e guidatore di cavalli, ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina d’appello dell’Unire che ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 nella qualifica di allenatore e la multa di euro 1.500,00, in relazione alla positività a “morfina” misurata con semiquantitativa in 27 ng/ml, nel prelievo sul cavallo OMISSIS in occasione della gara del 7 aprile 2008 a Ravenna.

Deduce parte ricorrente:

violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: in particolare si lamenta la violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE che impedirebbe di svolgere le seconde analisi nello stesso laboratorio nel quale sono state effettuate le prime analisi; nonché dei principi di imparzialità, efficienza e ragionevolezza; parte ricorrente cita al riguardo numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli alla sua tesi;

violazione dell’art. 3 punto 18 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’Unire: non risulta accreditato il laboratorio dove sono state effettuate le analisi;

eccesso di potere per difetto di motivazione della positività, per mancanza della prova scientifica della stessa, costituita da cromatogrammi e spettri di massa dell’analisi; violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90 e delle Linee guida per le seconde analisi dell’Unire: l’analisi fa riferimento al rispetto di procedure che non è dato comprendere; mancano cromatogrammi e spettri in violazione delle Linee guida dell’Unire; in casi analoghi la Procura disciplinare ha archiviato la procedura; la morfina è stata misurata con analisi semiquantitativa mentre era necessaria l’analisi quantitativa, che avrebbe consentito di verificare l’eventuale “deviazione strumentale”;

violazione dell’art. 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per mancanza del parere della Commissione scientifica dell’Unire; illogicità: non sarebbe tale il giudizio di un medico della Commissione scientifica contenuto nella nota 12.2.2010;

eccesso di potere con violazione dell’art 10 della legge 241/90 per mancata ponderazione delle osservazioni difensive in merito alla positività di 27 ng/ml di morfina rinvenuta

Costituitosi l’ente intimato, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto: la giurisprudenza più recente esclude l’obbligo di espletare la seconda analisi in laboratorio diverso da quello in cui si è svolta la prima; il sindacato giurisdizionale non può entrare nelle valutazioni tecniche (sindacato debole); sulle valutazioni di merito degli organi di giustizia sportiva non vi è giurisdizione del giudice amministrativo.

Con ordinanza collegiale n. 2131/2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Con memorie predisposte per le udienze di discussione i difensori delle parti hanno ribadito tesi e ragioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe un allenatore e guidatore di cavalli impugna la decisione della Commissione di disciplina d’appello dell’Unire che ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione per 6 mesi nella qualifica di allenatore e la multa di € 1.500,00.

Con il primo motivo di gravame si eccepisce la violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: in particolare si lamenta la violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE che impedirebbe di svolgere le seconde analisi nello stesso laboratorio nel quale sono state effettuate le prime analisi; nonché dei principi di imparzialità, efficienza e ragionevolezza.

Invero, dopo oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, recentemente il Consiglio di Stato ha affermato, riformando una decisione del TAR Bolzano (n. 72/2011), che l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi; peraltro le seconde analisi sarebbero un accertamento ex novo e non un riesame ed inoltre alle seconde analisi può partecipare anche la parte privata delegando se del caso sanitario di fiducia (Cons di St sez.VI n. 5525/2011 del 12.10 2011).

Considerato che il Collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale, le argomentazioni del Giudice d’appello portano ad escludere, nella fattispecie, la fondatezza del primo motivo di gravame.

Con il secondo motivo si contesta che il laboratorio presso il quale sono state effettuate le analisi non sia accreditato conformemente alla guida ISO/IEC17025, in violazione dell’allegato 3 punto 18 al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Al riguardo la Commissione di disciplina d’appello rigetta il motivo affermando che “non vi è alcuna norma regolamentare UNIRE che impone l’esistenza di certificazione di qualità o altra equipollente per il laboratorio di analisi o accreditamento secondo la norma /IEC 17025 per il sistema di qualità del laboratorio”.

Ma tale affermazione appare smentita dalla disposizione citata dal ricorrente.

Infatti il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite contiene degli allegati che evidentemente fanno parte integrante della disciplina; l’allegato 3 riporta l’art. 6 della Conferenza delle Autorità ippiche, che è frutto di un accordo internazionale per proteggere l’integrità delle corse; al punto 18 è chiaramente detto che “L’obiettivo dei Paesi firmatari è che i loro laboratori: siano accreditati conformemente alla guida ISO/IEC17025 “Condizioni generali di competenza richieste ai laboratori di analisi e di verifica” e al documento complementare ILAC –G7 “Condizioni di accreditamento e criteri di funzionamento per i laboratori ippici”.

Deve pertanto ritenersi errata la motivazione del provvedimento impugnato in parte qua, ed il motivo di ricorso deve essere accolto.

Il terzo ed il quinto motivo, che attengono alle modalità con le quali si sono svolte le analisi, possono ritenersi assorbiti, ai fini dell’interesse, nel quarto, in quanto accolto, come di seguito si dirà, riguardante la mancanza del parere della Commissione scientifica da rendere proprio sulle analisi svolte.

Ed infatti la Commissione di disciplina d’appello afferma la sussistenza di detto parere in base alla produzione di una nota a firma del dott. OMISSIS, peraltro dai contenuti quanto meno “perplessi” affermandosi che la quantità di morfina riscontrata avrebbe potuto avere anche origine alimentare (circostanza sulla quale non risulta espletato alcun approfondimento); ma tale parere non può essere ricondotto alla Commissione scientifica unicamente perché è stata utilizzata la relativa carta intestata, in quanto il parere della Commissione è atto collegiale e la stessa è composta da cinque membri , tra i quali tre professori universitari e due veterinari designati dall’Unire e dalle associazioni rappresentative delle categorie (art. 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite); la nota del 12.2.2010 non riferisce del parere espresso dalla Commissione, ma esprime il parere personale di uno dei componenti, il che evidentemente non equivale al parere della Commissione .

Per le ragioni sopra esposte, che non attengono al merito tecnico ma a vizi procedimentali dei quali sicuramente questo Giudice può conoscere, il ricorso deve essere accolto.

Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 14/01/2012

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