T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4848/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…) , proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Teresa Calbi e Cinzia Remoli, con domicilio eletto presso Caterina Mele in Roma, via S. Agatone Papa, 50;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Questore della Provincia di Roma, n. 2012 000066 del 17.02.2012, con il quale è stato vietato al ricorrente, per anni quattro, di accedere all'interno degli stadi ed di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità generiche, calendarizzati e pubblicizzati e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Roma, n. 2012 000066 del 17.02.2012, con il quale è stato vietato al ricorrente, per anni quattro, di accedere all'interno degli stadi ed di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità generiche, calendarizzati e pubblicizzati.

Avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

A parere del Collegio, le censure avanzate dalla parte ricorrente devono ritenersi fondate per le ragioni di seguito indicate.

Nei confronti del ricorrente è stato adottato il provvedimento impugnato in quanto ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale perché “ingaggiava una colluttazione con l’agente operante” (come si legge nell’atto impugnato).

Tali circostanze risultano contraddette dalla testimonianza resa il 17.2.2012 – in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto -, dall’Assistente Capo della P.S. OMISSIS , dalla quale emerge che il OMISSIS non ha ingaggiato una colluttazione con gli operanti ma si è limitato ad allontanarsi e a divincolarsi con moderazione.

A conferma di ciò, all’udienza del 24.5.2012 la parte ricorrente ha rappresentato e documentato che con sentenza penale emessa dal Tribunale di Roma in data 11.5.2012, il ricorrente è stato assolto dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

- compensa tra le parti in causa le spese di lite;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 29/05/2012

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