T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5254/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Pavoni e Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della decisione della Commissione di disciplina di appello di ASSI, Gestione Temporanea, n. 1469/a/t che, nella seduta del 29 ottobre 2012, ha deliberato di respingere l’appello amministrativo del ricorrente avverso la decisione della Commissione di disciplina di primo grado che lo aveva sospeso per mesi due dalla qualifica di allenatore, con la multa di euro 1.000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La Commissione di disciplina d’appello dell’A.S.S.I., nella seduta del 29 ottobre 2012, non ha accolto l’appello proposto dal signor OMISSIS avverso la decisione n. 127/12 dell’8 marzo 2012, depositata in data 21 marzo 2012, adottata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza che ha disposto nei confronti del ricorrente la sanzione della multa di € 1.000,00 (mille/00) e la sospensione per mesi due dalla qualifica di allenatore (doping positivo alla sostanza Flunixin riscontrata a seguito dei controlli antidoping al cavallo “OMISSIS” con prelievo del 3 settembre 2010 effettuato in occasione della corsa trotto premio OMISSIS).

Il signor OMISSIS  ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi di impugnativa:

Violazione dell’art. 5 del RDU disciplinante l’esercizio dell’azione disciplinare.

Il gravame domestico del ricorrente avrebbe dedotto anche la violazione dell’art. 5 RDU perché la sua incolpazione è stata firmata dal Sostituto Procuratore e non dal Procuratore della Disciplina.

Illogicità. Violazione del contraddittorio: dell’art. 10 l. n. 241 del 1990, dell’art. 1 del regolamento di disciplina Unire e degli artt. 230 c.p.p. e 223 disp. att. c.p.p.

Le osservazioni scritte dal difensore per le II analisi del 23 maggio 2011, inoltrate sia all’Ente a Roma che al laboratorio francese, non sarebbero state valutate.

Violazione dell’art. 10 del RCSP per mancato avviso della data di II analisi. Illogicità.

Le II analisi in Francia sarebbero state fissate il 24 maggio 2011, e per tale giorno il ricorrente ha ricevuto il relativo avviso, ma non sarebbero state effettuate quel giorno.

Violazione dell’art. 10 RCSP nel dare rilevanza alla I analisi. Illogicità. Violazione dell’art. 2 del RCSP che fissa il concetto di positività vietata. Inscienza.

La decisione impugnata esaminerebbe nel merito alcune ma non tutte le osservazioni scientifiche che la difesa del ricorrente aveva formulato per le seconde analisi.

La decisione ricorsa peccherebbe di ascientificità.

Violazione della l. n. 241 del 1990 e del regolamento di disciplina dell’Unire (RDU) per omesso giudizio su motivo di appello amministrativo, il cui esame, in ipotesi di accoglimento, avrebbe annullato la decisione di condanna.

Non sarebbe stata data alcuna dimostrazione che il Laboratorio abbia proceduto a metodica accreditata.

La Commissione di appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda che il ricorrente aveva formulato in via gradata, di applicazione della sanzione nella misura minima.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

All’udienza pubblica del 26 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5 delle norme di procedura disciplinare in quanto l’atto di incolpazione è stato firmato dal Sostituto Procuratore e non dal Procuratore della Disciplina.

In proposito, l’impugnata decisione della Commissione di disciplina di appello ha rappresentato che “come risulta agli atti … il Procuratore della Disciplina pro tempore, Avv. OMISSIS, con delibera n. 070/2011 del 15 giugno 2011, ha assegnato, al sostituto Procuratore Avv. OMISSIS, per l’esercizio dell’azione disciplinare il procedimento n. 241/2011 che riguarda i fatti oggetto dell’odierno procedimento. Validità ed efficacia dell’atto di incolpazione trovano, quindi, origine nella pienezza della delega, a monte conferita, che esclude la necessità di una duplice sottoscrizione e con la quale, invece, vengono conferiti al sostituto Procuratore tutti i più ampi poteri relativi al procedimento disciplinare”.

L’art. 5 delle norme di procedura disciplinare è rubricato “Procura della disciplina”.

Ai fini della decisione della controversia, vengono in rilievo soprattutto:

il secondo comma, secondo cui “la Procura della Disciplina è composta da un magistrato … o da un avvocato … che la presiede, con la qualifica di Procuratore della Disciplina, e da un massimo di sedici Sostituti Procuratori … Questi ultimi esercitano le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli organi della giustizia sportiva … Tra di essi il procuratore può nominare due Vice procuratori, di cui uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare le proprie funzioni”;

il quarto comma, secondo cui “la Procura della Disciplina, in persona del Procuratore e dei suoi sostituti, svolge … indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo e decide in merito alla archiviazione o al deferimento degli stessi alla Commissione di Disciplina di prima istanza”;

il quinto comma, secondo cui “al Procuratore della Disciplina ed ai suoi sostituti è conferito ogni più ampio potere di indagine …”;

il settimo comma, secondo cui “il Procuratore della Disciplina, all’esito delle indagini, promuove l’azione disciplinare, nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell’atto di incolpazione, ovvero dispone con decreto, l’archiviazione del procedimento, quando la notizia di illecito disciplinare risulti infondata”.

Il Collegio ritiene che un’esegesi sistematica delle norme richiamate porta ad interpretare l’art. 5 delle norme di procedura disciplinare nel senso che, una volta assegnato il procedimento dal Procuratore disciplinare o da un Vice Procuratore ad un Sostituto Procuratore, quest’ultimo è legittimato a promuovere l’azione disciplinare, vale a dire sono interpretabili con riferimento ad una nozione oggettiva e non soggettiva della locuzione “Procuratore della disciplina” utilizzato al comma 7 del detto articolo.

Tale opzione ermeneutica si presenta più idonea all’efficace accertamento di eventuali illeciti, tra cui quelli che attengono alla presenza di sostanze proibite nei cavalli, che incidono su interessi particolarmente delicati e rilevanti per la tutela delle razze equine e per la regolarità di svolgimento delle gare.

Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad un sostanziale appesantimento delle funzioni svolte dalla Procura della disciplina, il che appare poco coerente con la snellezza e la rapidità che devono caratterizzare l’azione disciplinare al fine di rendere la stessa incisiva e funzionale al perseguimento dei fini per la quale è prevista.

La nomina dei Vice Procuratori ai quali il Procuratore può delegare le proprie funzioni, prevista dal secondo comma dell’art. 7, d’altra parte, deve intendersi nel senso che i Vice Procuratori possono svolgere anche le funzioni di cui il Procuratore è titolare in modo infungibile, come l’assegnazione dei procedimenti ai singoli Sostituti Procuratori, per cui, così interpretata, tale norma ha un contenuto sostanziale preciso e ben individuabile.

Le ulteriori censure sono ugualmente da disattendere.

Per quanto concerne, la circostanza che le II analisi in Francia sarebbero state fissate il 24 maggio 2011, e per tale giorno il ricorrente ha ricevuto il relativo avviso, ma le analisi non sarebbero state effettuate lo stesso giorno, è sufficiente rilevare che la decisione impugnata evidenzia come vi sia prova della convocazione da parte dell’UNIRE, mentre l’interessato non ha fornito alcuna prova che personalmente o tramite persona delegata non abbia potuto presenziare alle II analisi.

In altri termini, avendo l’amministrazione informato della data di avvio delle operazioni inerenti le II analisi, gravava sull’interessato l’onere di essere presente e di informarsi sull’effettivo svolgimento delle stesse.

D’altra parte, il ricorrente ha partecipato al relativo procedimento attraverso l’invio di osservazioni.

Con altre censure, il signor OMISSIS  ha rappresentato che le osservazioni scritte dal difensore per le II analisi del 23 maggio 2011, inoltrate sia all’Ente a Roma che al laboratorio francese, non sarebbero state valutate e che la decisione impugnata esaminerebbe nel merito alcune ma non tutte le osservazioni scientifiche che la difesa del ricorrente aveva fatto per le seconde analisi.

Sul punto, il Collegio evidenzia che, nell’effettuazione dei controlli antidoping, l’amministrazione compie un accertamento tecnico, nel senso che verifica la sussistenza di sostanze proibite sulla base di scienze esatte e senza alcun tipo di apprezzamento discrezionale, a differenza della c.d. discrezionalità tecnica in cui compie valutazioni in base a parametri opinabili.

Di talché, spetterebbe al ricorrente dimostrare che la decisione è stata assunta sulla base di un travisamento del fatto, vale a dire di un suo erroneo presupposto, il che, nel caso di specie, non è avvenuto.

Diversamente, la decisione impugnata pone in rilievo che la sostanza vietata è stata riscontrata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi “il che proverebbe … che la sostanza era presente nell’organismo del cavallo OMISSIS” e come “non vi è dubbio che la sostanza Flunixin riscontrata a seguito dei controlli antidoping al cavallo OMISSIS  rientri tra quelle sostanze la cui presenza è proibita (e sanzionata) a prescindere dalla quantità accertata, come specificamente previsto dal già menzionato art. 2 dello specifico Regolamento”.

La doglianza secondo cui non sarebbe stata data alcuna dimostrazione che il Laboratorio abbia proceduto a metodica accreditata non è persuasiva in quanto l’onere della prova dell’assenza di metodica accreditata grava sul ricorrente e tale onere non è stato adempiuto.

Con riferimento, infine, alla doglianza secondo cui la Commissione di appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda che il ricorrente aveva formulato in via gradata, di applicazione della sanzione nella misura minima, è sufficiente rappresentare come l’applicazione di una diversa sanzione – ritenuta congrua “in relazione ai numerosi procedimenti disciplinari per doping in cui l’appellante risulta essere stato ed è tuttora coinvolto, pur non incardinando una situazione di recidiva” - implica di per sé il rigetto della richiesta ed è certamente esaustiva delle ragioni che hanno indotto l’organo decidente alla determinazione dell’entità della sanzione.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente per la fase di merito in € 1.000,00 (mille,00), sono poste a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio della fase di merito, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille,00), in favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 19/05/2014

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