T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9993/ 2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale n. (…), proposto da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
contro
C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, presso il cui studio in Roma, via G. Pisanelli, 2, è elettivamente domiciliato; Alta Corte di Giustizia Sportiva, non costituita in giudizio,
nei confronti di
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Valori, presso il cui studio in Roma, v.le delle Milizie, 106, è elettivamente domiciliato; OMISSIS ASD, OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della decisione n. 19 del 27.06.13 con la quale l'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni ha accolto il ricorso proposto dal Circolo OMISSIS ASD avverso le operazioni elettorali che hanno condotto all'elezione del presidente della Federazione Italiana Sport Equestri in esito all'assemblea federale del 10.09.12 nonchè della delibera n. 1491/13 di nomina del dott. OMISSIS quale commissario straordinario della F.I.S.E. e di nomina dei vice commissari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Commissario OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Considerato che con l’odierno gravame è chiesto l’annullamento della decisione dell’Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. (d’ora in poi, Alta Corte) n. 19 del 27 giugno 2013 e della delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1491 del 10 luglio 2013;
Visti i motivi di ricorso proposti avverso la decisione dell’Alta Corte n. 19 del 27 giugno 2013;
Visto il ricorso proposto dinanzi all’Alta Corte dal Circolo OMISSISA SD avverso i risultati delle elezioni, tenutesi il 10 settembre 2012, per il rinnovo delle cariche federali (Presidente federale, Consiglio, Presidente del Consiglio dei revisori dei conti), con il quale si lamenta l’illegittimo riconoscimento di 24 voti e l’illegittimo mancato riconoscimento del diritto di voto a 19 associazioni (per un totale di 133 voti);
Considerato che lo scarto tra i due candidati alla carica di Presidente federale è stato di 94 voti, avendo la ricorrente OMISSIS conseguito 5088 voti mentre il sig. Paulgross 4994;
Vista la decisione dell’Alta Corte n. 19 del 27 giugno 2013, che ha accolto il ricorso proposto dal Circolo Ippico OMISSIS ASD, giudicando illegittimamente negato il voto a 19 associazioni, per un totale di 133 voti, motivo questo ritenuto assorbente in applicazione della prova di resistenza, essendo, come si è detto, lo scarto tra i due candidati alla carica di Presidente federale di 94 voti;
Considerato che l’assorbimento, da parte dell’Alta Corte, del motivo (dunque non esaminato) relativo al diritto di elettorato attivo di 24 tesserati iscritti nell’elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, rende inammissibile per difetto di interesse la censura, dedotta dai ricorrenti dinanzi a questo giudice, dell’omesso esame, da parte dell’Organo di giustizia sportiva, dell’eccezione di inammissibilità di tale motivo per essere stato proposto direttamente dinanzi all’Alta Corte, ultimo grado della giustizia sportiva;
Considerato che l’Alta Corte ha ritenuto illegittimamente negato il voto a 19 associazioni per essere stata la decisione sulle contestazioni assunta da un organo (la Commissione Verifica Poteri – CVP) carente di potere e in ogni caso perché adottata senza una previa, necessaria istruttoria;
Considerato che l’Alta Corte ha chiarito che il primo profilo di illegittimità evidenziato - id est, essere stata la decisione sulle contestazioni assunta da un organo (la Commissione Verifica Poteri) carente di potere - comportando la nullità o l’inesistenza della decisione della CVP poteva essere rilevato d’ufficio anche se non dedotto dal Circolo ricorrente;
Visto l’art. 22, comma 2, dello Statuto FISE, adottato con delibera del Presidente del C.O.N.I. n. 107 del 19 luglio 2012, che qualifica la CVP come “organo permanente dell’Assemblea” (quest’ultima, a sua volta, organo della FISE), con la conseguenza che, ove pure fosse fondato il vizio di incompetenza rilevato dall’Alta Corte, lo stesso avrebbe dato luogo – in applicazione di principi generali – all’illegittimità della decisione assunta dalla stessa Commissione Verifica e non alla sua nullità, trattandosi di incompetenza relativa e non assoluta;
Considerato che corollario obbligato di questa conclusione è che l’Alta Corte avrebbe potuto rilevare il suddetto vizio della decisione della CVP solo se ritualmente e tempestivamente dedotto dal ricorrente Circolo;
Visto l’atto introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti proposti dal Circolo Ippico OMISSIS ASD dinanzi all’Alta Corte;
Considerato che, come correttamente affermato da parte ricorrente sia dinanzi all’Alta Corte che dinanzi a questo giudice, il vizio di carenza di potere della CVP a decidere i ricorsi proposti avverso il diniego di riconoscimento del diritto di voto non era stato denunciato dal Circolo Ippico OMISSIS ASD, con la conseguenza che l’Alta Corte si è erroneamente sostituita al ricorrente nel rilevare un errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Verifica;
Considerato infatti che il riferimento – peraltro contenuto nel solo atto di motivi aggiunti (pag. 8) – alla necessità che la CVP redigesse un verbale per ciascuna contestazione e poi lo trasmettesse all’Assemblea è fatto – come emerge dal prosieguo della trattazione della censura – al solo scopo di dimostrare l’illegittimità di ricorsi “decisi cumulativamente, in modo che non si può che definire salomonico, perché sono stati esclusi dal voto tutti i portatori di doppie deleghe contestate”, così come affermato anche nell’atto introduttivo del giudizio (pag. 7) senza alcun minimo cenno all’incompetenza dell’organo decidente;
Considerato peraltro che, come già chiarito, l’Alta Corte ha ritenuto comunque fondato anche il profilo di doglianza, chiaramente dedotto dal Circolo Ippico, secondo cui la decisione della Commissione Verifica sarebbe stata assunta in carenza di una necessaria istruttoria, non essendo sufficiente a far ritenere non valide le deleghe presentate la “perplessità a pioggia sull’autenticità delle sottoscrizioni e sull’imperspicuità della documentazione prodotta”;
Considerato che l’Alta Corte ha accolto tale profilo di doglianza in relazione alle 133 espressioni di voto negate senza aver prima esaminato: a) l’eccezione – la cui fondatezza avrebbe avuto effetto paralizzante della questione non deducibile d’ufficio – sollevata dalla FISE e dalla sig.ra Dallari, che avevano affermato come alcuno dei delegati autori degli esposti presentati alla CVP aveva sollevato obiezioni né provveduto a dichiarare espressamente di voler proporre ricorso in assemblea, con la conseguenza che non avrebbero potuto poi adire l’Alta Corte; b) l’eccezione di difetto di legittimazione del Circolo Ippico OMISSIS a dolersi degli esiti di un percorso attivato da terzi, al quale lo stesso Circolo era rimasto estraneo durante lo svolgimento dell’Assemblea;
Considerato che è possibile prescindere dall’esame di un’eccezione – la cui fondatezza avrebbe effetto di precludere l’esame, nel merito, del ricorso o di un suo singolo motivo – solo nel caso di reiezione del ricorso stesso o del suo motivo, ma non anche nel caso di accoglimento;
Considerato quindi che illegittimamente l’Alta Corte ha omesso l’esame delle due predette eccezioni, pur accingendosi ad accogliere il motivo di ricorso;
Considerato che tale omissione non può essere sanata dall’esame dell’eccezione da parte dei resistenti nel giudizio dinanzi a questo giudice;
Considerato, invece, che il Collegio può prescindere dall’esame delle stesse eccezioni, essendo assistito da fumus il motivo dedotto da parte ricorrente in ordine all’erronea valutazione, da parte dell’Alta Corte, del profilo di illegittimità dinanzi ad essa sollevato;
Considerato infatti che erroneamente l’Alta Corte ha ritenuto non corretti tutti i 19 dinieghi di ammissione al voto delle altrettante associazioni disposti dalla CVP, mentre avrebbe dovuto fare un esame caso per caso, al fine di verificare, in relazione ad ogni singola fattispecie, la correttezza della determinazione assunta dalla CVP;
Considerato, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, che non appare erronea la decisione della CVP di non considerare valide le deleghe date da una singola associazione a due soggetti diversi nel caso in cui le stesse siano prive di data, con la conseguenza che non è possibile individuare quella rilasciata per ultima, che potrebbe avere tacitamente revocato la prima;
Considerato che dal verbale della seduta della CVP del 10 settembre 2012 risulta che la Commissione ha ritenuto di escludere le deleghe per una serie di motivi, alcuni dei quali espressamente riferiti solo a talune (non individuate) associazioni, mentre il primo (incertezza o mancanza della data in cui è stata conferita la delega) è riferito a tutte le 19 associazioni, con la conseguenza che aver ricondotto i vizi riscontrati nelle deleghe cumulativamente a tutte le 19 associazioni non vuol dire affatto che la CVP non abbia esaminato ogni singola delega;
Ritenuto pertanto che l’Alta Corte, invece di affermare genericamente che la decisione era stata assunta, da parte della Commissione, senza una congrua istruttoria avrebbe dovuto sindacare la correttezza delle singole ragioni dalla stessa esplicitate e/o dimostrare che era erronea la conclusione che per tutte le 19 associazioni fossero presenti i riscontrati vizi nelle deleghe presentate (id est, incertezza o mancanza della data in cui è stata conferita la delega);
Considerato che, diversamente da quanto afferma il C.O.N.I. nella memoria depositata il 4 ottobre 2013 e dal Commissario straordinario nella memoria depositata il 7 ottobre 2013, tale conclusione non avrebbe comportato la sostituzione dell’Alta Corte alla CVP nell’analisi dell’ammissibilità delle singole deleghe, sostanziandosi solo nell’obbligo incombente sul giudice sportivo di dimostrare, con riferimento, appunto, alle singole deleghe, che la Commissione era incorsa in errore nel ritenerle tutte inammissibili;
Ritenuto, in ragione delle argomentazioni innanzi svolte, che il ricorso, nella parte volta all’annullamento della decisione dell’Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. (d’ora in poi, Alta Corte) n. 19 del 27 giugno 2013 è fondato;
Viste le censure dedotte contro la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1491 del 10 luglio 2013;
Considerato che la predetta delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., che ha disposto la nomina del Commissario straordinario della FISE e dei vice Commissari, richiama, come parte integrante della sua motivazione, la delibera di Giunta del C.O.N.I. n. 253 del 9 luglio 2013;
Considerato che la suddetta delibera di Giunta del C.O.N.I. ha individuato, quali motivazioni delle ragioni alla base del commissariamento della FISE, non solo la decisione dell’Alta Corte di giustizia n. 19 del 27 giugno 2013, e quindi la necessità di indire nuove elezioni, ma anche la grave situazione amministrativo-contabile in cui versa la Federazione;
Considerato che la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. è in parte strettamente consequenziale alla decisione dell’Alta Corte ed in parte invece autonoma dalla stessa, con la conseguenza che, pur venendo meno la prima motivazione per effetto dell’accoglimento (con efficacia, dunque, caducante nella sola parte qua) dell’odierno gravame nella parte volta all’annullamento della decisione dell’Alta Corte di Giustizia n. 19 del 27 giugno 2013, la decisione di commissariare la FISE resta supportata dalla grave situazione amministrativo-contabile in cui la stessa versa, cioè da motivi del tutto autonomi e distinti da quelli che hanno formato oggetto della decisione del giudice sportivo;
Considerato che l’impugnazione della delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1491 del 2013, nella parte in cui è censurata la motivazione relativa alla grave situazione amministrativo-contabile in cui versa la Federazione, è stata proposta per la prima volta dinanzi a questo giudice, in palese violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, che obbligava i ricorrenti a esperire prima tutti i rimedi offerti dall’ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione dell’Alta Corte di Giustizia, ultimo grado della giustizia sportiva (Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258; id., sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604);
Considerato che l’Alta Corte è competente a decidere la legittimità o meno della delibera del C.O.N.I. che ha commissariato la FISE;
Considerato però che dinanzi all’Alta Corte non può e non deve essere censurata la motivazione posta a base del commissariamento relativa all’esecuzione della precedente decisione della stessa Alta Corte di Giustizia n. 19 del 27 giugno 2013, atteso che l’annullamento, da parte di questo giudice, della predetta decisione n. 19 del 2013 ha efficacia caducante della nomina del Commissario disposta per sostituire il Presidente Dallari la cui elezione era stata annullata;
Ritenuto, in altri termini, che dinanzi all’Alta Corte la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1491 del 2013, eventualmente impugnata dagli odierni ricorrenti, perverrà sorretta da una sola delle due motivazioni assunte a supporto della stessa (grave situazione amministrativo-contabile in cui versa la Federazione), essendo una di esse (necessità di indire nuove elezioni per la nomina degli organi della FISE) venuta meno per effetto dell’accoglimento (con efficacia caducante) del ricorso in esame, nella parte volta all’annullamento della decisione dell’Alta Corte di Giustizia n. 19 del 27 giugno 2013;
Ritenuto pertanto che il ricorso è in parte da accogliere ed in parte da dichiarare improcedibile e che sussistono giusti motivi, in considerazione della parziale soccombenza e della complessità della materia contenziosa, per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie nella parte rivolta avverso la decisione dell’Alta Corte di Giustizia n. 19 del 27 giugno 2013, che quindi annulla; b) per la parte rivolta avverso la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1491 del 10 luglio 2013, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2013