T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3868/2017
Pubblicato il 24/03/2017
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS Associazione Dilettantistica Sportiva, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Beniamino Maria Valenti e Marco Simone Mariani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Simone Mariani in Roma, via Dora 2;
contro
CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Persichelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio 20; Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (FIKBMS);
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Direzione Territorio e Promozione dello Sport dei C.O.N.I. n. 199 del 17 dicembre 2013 di nullità dell'iscrizione al registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche n. 198293 effettuata in data 2 luglio 2013, comunicato con raccomandata pervenuta in data 3 gennaio 2014,
e della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I, n. 50 del 4 marzo 2014, ricevuta in data 18 marzo 2014, con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di nullità ed è stato confermato il provvedimento della Direzione Territorio e Promozione dello Sport.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la OMISSIS Associazione dilettantistica sportiva ha impugnato il provvedimento della Direzione Territorio e Promozione dello Sport dei C.O.N.I. n. 199 del 17 dicembre 2013 con cui è stata dichiarata la nullità dell'iscrizione al registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche n. 198293 effettuata dalla ricorrente in data 2 luglio 2013, e la deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I, n. 50 del 4 marzo 2014 con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di nullità.
La ricorrente ha esposto di essere una associazione non economica senza scopo di lucro, accreditata dalle maggiori sigle internazionali dei settori degli sport da combattimento, avente per finalità lo sviluppo e la diffusione degli sport predetti ed, in generale, delle arti marziali, attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, la formazione di squadre di atleti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali a livello dilettantistico, e l’attività didattica e di formazione dei propri atleti e tecnici.
Nel giugno 2013 la ricorrente aveva stipulato con il CSEN — Centro Sportivo Educativo Nazionale, associazione nazionale senza scopo di lucro riconosciuta come Ente Nazionale di Promozione Sportiva dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e come Ente Nazionale di promozione sociale di cui ali' art. 3 comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, un "Accordo Quadro" comprendente, fra l'altro, il c.d. "iter alternativo" di iscrizione di OMISSIS al Registro telematico del CONI.
Ottenuto in tal modo il riconoscimento dell'iscrizione, la ricorrente aveva ricevuto in data 3 gennaio 2014 la comunicazione del provvedimento n. 199 del 17 dicembre 2013 «di nullità dell'iscrizione conseguita dalla " OMISSIS ASD", in qualità di affiliata a CSEN con numero / codice affiliazione 38789» nullità ritenuta sussistente sulla base del fatto che “la " OMISSIS … sembra configurarsi come organismo su base federativa. Il CSEN, al quale con nota 29/07/2013 sono stati richiesti chiarimenti anche a riguardo dell'affiliata, in data 1/1012013 ha confermato il possesso dei requisiti della "Figlie 1 ASD" trasmettendo il relativo statuto, il cui esame ha invece evidenzialo la sua natura federativa”.
OMISSIS aveva proposto quindi ricorso alla Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 3, 6°co., delle "Norme per l'istituzione ed in funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche" approvato dal Consiglio Nazionale con delibera 1394 del 19 giugno 2009, ricorso respinto con conferma del provvedimento di nullità dell'iscrizione a suo tempo eseguita da CSEN per conto di OMISSIS.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione della 1. 241/1990, non essendo stato dato avviso alla ricorrente da parte di FIKBMS del procedimento che ha poi portato alla segnalazione del 10 luglio 2013, né da parte della Direzione Territorio e Promozione dello Sport del CONI dell'avvio del procedimento, con violazione del principio del contraddittorio;
2. eccesso di potere sotto vari profili, sia con riferimento alle omesse iniziative doverose per consentire l'esercizio del diritto di partecipazione, sia con riferimento alla "nota" del 24 febbraio 2014 di FIKBMS, con cui è stato rilevato che la OMISSIS svolgeva attività concorrenziale con la Federazione, perché inviate dal Vice Presidente Vicario di FIKBMS, Prof. OMISSIS, esercitando un potere proprio del Presidente federale e da quest'ultimo non delegabile, sia per la contraddizione manifesta che ha connotato l'agire del Vice-Presidente facente-funzione di FIKBMS che, in assenza del Presidente Federale, da un lato aveva compiuto atti extra ordinem a danno di un soggetto terzo neppure affiliato alla Federazione affidatagli in reggenza, e, dall'altro lato, non aveva adempiuto agli obblighi posti a suo carico in caso di impedimento del Presidente di FIKBMS, cioè la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per l'elezione del Presidente.
Inoltre il provvedimento assunto dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport di "nullità" dell'iscrizione a suo tempo conseguita da OMISSIS, risultava contraddittorio, atteso che, in base alle norme richiamate dalla Direzione stessa, la sanzione suddetta poteva essere comminata esclusivamente per l'«errato inserimento del Codice Fiscale ovvero del numero di Partita IVA quando necessario», mentre entrambi i dati erano stati comunicati correttamente dalla qui ricorrente; infine, la Giunta Nazionale, quale "soggetto preposto" a vagliare la legittimità del provvedimento impugnato da OMISSIS, lo aveva confermato, adducendo, però, motivi radicalmente difformi (la non conformità dello Statuto di OMISSISa i Principi del C.O.N.I. al momento dell'iscrizione nel Registro Telematico e la supposta carenza della pratica motoria/sportiva tipica del rapporto di affiliazione con un Ente di Promozione Sportiva) rispetto all'unica ragione a sostegno del provvedimento della Direzione Territorio e Promozione dello Sport, cioè una supposta attività concorrenziale di OMISSISr ispetto a quella posta in essere da FIKBMS.
3. incompetenza, in quanto, avendo OMISSISa ttivato l'"iter alternativo" di iscrizione al Registro telematico, il compito di verifica e di controllo dei requisiti necessari all'iscrizione era demandato a C.S.E.N..
Si è costituito il CONI resistendo al ricorso ed eccependone l’inammissibilità per violazione della pregiudiziale sportiva.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso per violazione della pregiudiziale sportiva, come eccepito dall’Amministrazione resistente, non essendo stata precedentemente gravata dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI che ha respinto il ricorso della ricorrente avverso il provvedimento della Direzione Territorio e Promozione dello Sport dei C.O.N.I. n. 199 del 17 dicembre 2013, con cui è stata dichiarata la nullità dell'iscrizione al registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche effettuata dalla ricorrente.
Così facendo la ricorrente non ha rispettato il vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, che la obbligava a esperire prima tutti i rimedi offerti dall'ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, ultimo grado della giustizia sportiva (TAR Lazio, Roma, sez. III, 17/4/2014, n. 4138; Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258).
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
Il Legislatore ha distinto, nel successivo art. 2, le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l'ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l'ordinamento statale. In relazione a tale ultimo caso è previsto che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive (Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).
Nella fattispecie in esame, invece, la ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, avendo impugnato direttamente dinanzi a questo Tribunale la delibera della Giunta Nazionale del CONI che ha confermato il provvedimento declaratorio della nullità dell’iscrizione al Registro delle Associazioni dilettantistiche sportive, con la conseguenza che non sono stati esperiti, sulla questione, i gradi della giustizia sportiva.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore del CONI delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore