F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 109/AA del 05/01/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SPAGNOLI – POGGI – SSD IMOLESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 153 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. Lorenzo SPAGNOLI, Fiorella POGGI e della società SSD IMOLESE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Lorenzo SPAGNOLI, presidente nella decorsa stagione sportiva della SSD Imolese Calcio; in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’ articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., nonché degli articoli 94 ter e 106 delle NOIF, perché nella qualità, ed in concorso con i tesserati Poesio Claudio e Poggi Fiorella, siglava un accordo economico con il calciatore Poesio nel quale veniva omessa l’indicazione delle somme che il calciatore avrebbe percepito a titolo di rimborso chilometrico ed il canone di locazione dell’abitazione e per avere sottoscritto la lista di trasferimento del calciatore medesimo, subordinandola alla restituzione di indennità versate allo stesso calciatore per prestazioni già effettuate;

 

Fiorella POGGI, dirigente e vice presidente nella decorsa stagione sportiva della SSD Imolese Calcio; in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’ articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., nonché degli articoli 94 ter e 106 delle NOIF, perché nella qualità, ed in concorso con i tesserati Poesio Claudio e Spagnoli Lorenzo, concordava un accordo economico con il calciatore Poesio nel quale veniva omessa l’indicazione delle somme che il calciatore avrebbe percepito a titolo di rimborso chilometrico ed il canone di locazione dell’abitazione e per avere concordato con il Poesio la sottoscrizione della lista di trasferimento richiesta dallo stesso e poi siglata dallo Spagnoli, subordinandola alla restituzione di indennità versate allo stesso calciatore per prestazioni già effettuate;

 

SSD IMOLESE CALCIO per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo SPAGNOLI e dalla Sig.ra Fiorella POGGI, in proprio e nell’interesse della società SSD IMOLESE CALCIO in qualità di legale rappresentante;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione e € 1.050,00 di ammenda per il Sig. Lorenzo SPAGNOLI, di di 4 mesi di inibizione e € 1.050,00 di ammenda per la Sig.ra Fiorella POGGI e € 2.100,00 di ammenda per la società SSD IMOLESE CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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