F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 111/AA del 13/01/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: INGROSSO – AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti riuniti n. 52 pf 16/17 e n. 61 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe INGROSSO e della società AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE INGROSSO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. LANZOLLA NICOLA, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 79/CAE 2015-2016 del 02.03.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

 

AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe INGROSSO e dal Sig. Nicola Canonico per conto della società AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, in qualità di legale rappresentante pro-tempore;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe INGROSSO - in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento n. 785 pf 15-16, come da decisione pubblicata con C.U. n. 9/TFN Sezione Disciplinare del 29.07.2016 - e di 1 punto di penalizzazione e € 200,00 di ammenda per la società AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD - in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento n. 785 pf 15-16, come da decisione pubblicata con C.U. n. 9/TFN Sezione Disciplinare del 29.07.2016;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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