F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 112/AA del 26/01/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: STRAZZELLA – CHIRICHIELLO – ASC D VALLATESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 310 pf 16-17 adottato nei confronti del Sig. ANGELO STRAZZELLA, del Sig. AURELIO CHIRICHIELLO e della società ASC D. VALLATESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANGELO STRAZZELLA, Presidente della Società ASC D. VALLATESE, all’epoca dei fatti, in violazioni degli art.1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore AURELIO CHIRICHIELLO e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di copertura assicurativa nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Vallatese - Spartak Eclano del 01.03.2015, valevole per il Campionato di Seconda Categoria ed infine, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della stessa gara, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore, consegnata al Direttore di Gara;
AURELIO CHIRICHIELLO, calciatore della Soc. ASC D. VALLATESE, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Vallatese - Spartak Eclano del 01.03.2015, valevole per il campionato di seconda Categoria, nelle file della società ASC D. VALLATESE, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
ASC D. VALLATESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi
1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i sig.ri ANGELO STRAZZELLA e AURELIO CHIRICHIELLO;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ANGELO STRAZZELLA, dal Sig. AURELIO CHIRICHIELLO, e dal Sig. FRANCESCO FONZO, in qualità di Dirigente Delegato, nell’interesse della società ASC D. VALLATESE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi due (2) di inibizione per il Sig. ANGELO STRAZZELLA, della squalifica di due (2) giornate di gare ufficiali per il Sig. AURELIO
CHIRICHIELLO, e di un punto di penalizzazione in classifica più € 200,00 di ammenda per la società ASC D. VALLATESE.
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.