F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 114/AA del 31/01/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CERRUTI – US AGROPOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1261 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Domenico CERRUTI e della società U.S. AGROPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DOMENICO CERRUTI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. Agropoli in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. CHIAPPA REMO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione dello 01.02.2016 (Vertenza n. 115/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;

 

U.S. AGROPOLI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico CERRUTI e dal Sig. Matteo Canale per conto della società U.S. AGROPOLI, in qualità di legale rappresentante pro-tempore;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Domenico CERRUTI - in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti n. 720 pf 15-16, come da decisione pubblicata con C.U. n. 18/TFN Sezione Disciplinare del 27.09.2016, e n. 721 pf 15-16 come da decisione pubblicata con C.U. n. 9/TFN Sezione Disciplinare del 29.07.2016 e confermata con C.U. n. 036/CFA del 21.09.2016 – e di500,00 di ammenda per la società U.S. AGROPOLI - in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito dei procedimenti n. 720 pf 15- 16, come da decisione pubblicata con C.U. n. 18/TFN Sezione Disciplinare del 27.09.2016, e n. 721 pf 15-16 come da decisione pubblicata con C.U. n. 9/TFN Sezione Disciplinare del 29.07.2016 e confermata con C.U. n. 036/CFA del 21.09.2016;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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