F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 118/AA del 13/02/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NESPOLI-VISNOVA GIUSSANO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 428 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. MARIO NESPOLI e della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARIO NESPOLI, Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, e comunque, nella stagione 2014/2015 sino al 06 febbraio 2015, della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’articolo 38, comma 1, delle NOIF ed in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce “allenatori”, per la stagione sportiva 2014/2015, concordato e pattuito con il tecnico Giovanni Castellano con l’accordo economico sottoscritto il 20 agosto 2014, un premio di tesseramento pari ad Euro 3.150,00 e quindi superiore ai massimali previsti dalla normativa di riferimento (indicato in Euro 2.500,00), per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Juniores Nazionale;

 

A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MARIO NESPOLI e del Sig. EMILIANO SIRONI, in qualità di Presidente, nell’interesse della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. MARIO NESPOLI e di200,00 di ammenda per la società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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