F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 119/AA del 15/02/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PARROTTINO-TAVERSA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 567 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. GIANCARLO PARROTTINO e della società A.S.D. TAVERNA, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIANCARLO PARROTTINO, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. TAVERNA per aver in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, quale firmatario di una missiva/comunicato stampa, datata/o 21 novembre 2016, inviata/o al Presidente del Comitato Regionale Calabria F.I.G.C.-L.N.D. e al designatore A.I.A. Calabria di Prima Categoria, apparsa/o in pari data su diversi organi di stampa tra cui il portale internet “www.stadioradio.it”, gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’associato A.I.A. della Sezione di Paola, A.E. Tonino Fiore, nonché, di riflesso quello dell’intera Sezione, dei suoi associati e dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;
A.S.D. TAVERNA, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIANCARLO PARROTTINO in proprio e in qualità di legale rappresentante nell’interesse della società A.S.D. TAVERNA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 inibizione per il Sig. GIANCARLO PARROTTINO e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. TAVERNA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.