F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 131/AA del 10/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SALLUSTI – ASD UDINESE ACADEMY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 458 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Claudio SALLUSTI e della società A.S.D. UDINESE ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:
CLAUDIO SALLUSTI, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. UDINESE ACADEMY, in violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 38 comma 4 delle NOIF ed all'art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito al tecnico Marco CIARIMBOLI regolarmente tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 quale allenatore delle squadre minori della società A.S.D. TERNI EST di svolgere l’attività di osservatore per la società
A.S.D. UDINESE ACADEMY e pertanto doppia attività per più di una società nella stessa stagione sportiva 2015/2016;
A.S.D. UDINESE ACADEMY, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante Claudio SALLUSTI;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio SALLUSTI in proprio e nell’interesse della società A.S.D. UDINESE ACADEMY in qualità di Presidente;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Claudio SALLUSTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UDINESE ACADEMY;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.