F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 132/AA del 10/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: STURARO – VENTRE – TUROTTI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 85 pf 16/17 (stralcio del procedimento n. 413 pf 13/14) adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano STURARO, Sandro TUROTTI e Micheal VENTRE, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO STURARO, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con le società Genoa Cricket and F.C. S.p.A. e Modena, per le seguenti violazioni:
1) art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'assistenza del sig. Carlo Volpi, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto con la società Genoa del 14.7.2011; con ciò determinando, inoltre, una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente assisteva nell'ambito del medesimo contratto gli interessi anche dell'appena citata società, che gli aveva conferito mandato con validità dal 5.7.2011 al 31.7.2011;
2) art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Carlo Volpi in assenza di formale mandato conferitogli su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto con la società Modena del 25.07.2012;
SANDRO TUROTTI, all’epoca dei fatti dirigente con potere di rappresentanza della società U.S. Cremonese S.p.A., per le seguenti violazioni:
1) art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera professionale del sig. Giorgio De Giorgis, in forza di mandato ritualmente conferitogli con validità dall’8.07.2010 al 30.08.2010, mentre lo stesso agente rappresentava di fatto il calciatore Riccardo Musetti, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e società del 13.7.2010; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente Giorgio De Giorgis curava gli interessi di entrambe le parti del medesimo contratto
2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché dell'art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, e dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Giorgio De Giorgis, cui la società U.S. Cremonese S.p.A. aveva conferito mandato con validità dall'8.7.2010 al 30.8.2010, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore Riccardo Musetti in data 13.7.2010;
MICHEAL VENTRE, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con le società Genoa Cricket and F.C. S.p.A., per la seguente violazione:
1) art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Carlo Volpi, in forza di formale mandato rilasciatogli con validità dal 15.8.2013 al 15.8.2015, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la F.C. Internazionale Milano S.p.A. in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 21.8.2013 al 31.1.2014, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 2.9.2013; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;
viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sig.ri Stefano STURARO, Sandro TUROTTI e Micheal VENTRE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda per il Sig. Stefano STURARO, di 25 giorni di inibizione per il Sig. Sandro TUROTTI e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Micheal VENTRE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.