F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 133/AA del 13/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARRONE – SIGNORILE – ASD PINK SPORT TIME

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 450 pf 16/17 adottato nei confronti della Sig.ra Antonia MARRONE, della Sig.ra Alessandra SIGNORILE e della società A.S.D. PINK SPORT TIME, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIA MARRONE, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 95 bis delle NOIF per avere, in costanza di valido suo tesseramento per la Società S.C.D. Femminile Acese, partecipato a sedute di allenamento precampionato presso le strutture della A.S.D. Pink Sport Time di Bari senza alcuna autorizzazione della società di appartenenza;

 

ALESSANDRA SIGNORILE, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società A.S.D. Pink Sport Time, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 95 bis delle NOIF, per avere svolto, nel corso della s.s. 2015/2016, indebita attività di proselitismo nei confronti della calciatrice Antonia Marrone senza avere chiesto ed ottenuto l’autorizzazione della società S.C.D. Femminile Acese per la quale la calciatrice era ancora regolarmente vincolata allepoca dei fatti;

 

A.S.D. PINK SPORT TIME, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., della Società A.S.D. Pink Sport Time per la condotta violativa della summenzionata Vice Presidente Alessandra Signorile;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Antonia MARRONE, dalla Sig.ra Alessandra SIGNORILE e dalla Sig.ra Anna Aldini nell’interesse della società A.S.D. PINK SPORT TIME in qualità di legale rappresentante pro tempore;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di squalifica per la Sig.ra Antonia MARRONE, di 40 giorni di inibizione per la Sig.ra Alessandra SIGNORILE e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. PINK SPORT TIME;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.


IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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