F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 135/AA del 15/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RANELLI-ASD POLISPORTIVA VILLA PIGNA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 288 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. WALTER RANELLI e della società A.S.D. POLISPORTIVA VILLA PIGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:
WALTER RANELLI, Presidente della A.S.D. Polisportiva Villa Pigna, nonché contestualmente socio della A.S.D. Villa Pigna all’epoca dei fatti, dal 1° luglio 2016 al 10 agosto 2016, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, e art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, commi 9 e 10 dello Statuto Federale, e all’art. 21 comma 4, e all’art. 37 comma 1, delle N.O.I.F., per aver posto in essere, con la costituzione di una nuova società, denominata “A.S.D. Polisportiva Villa Pigna” di cui ne è Presidente con potere di firma, atti di concorrenza sleale, utilizzando la denominazione della società “A.S.D. Villa Pigna” di cui ne è stato Vice Presidente con potere di firma nonché contestualmente socio, idonei a produrre confusione, essendo la predetta denominazione quasi del tutto uguale a quella della sua precedente società, anche riguardo ai colori sociali indicati, inducendo lo staff tecnico e un rilevante numero di giocatori tesserati ad effettuare il trasferimento dalla A.S.D. Villa Pigna alla A.S.D. Polisportiva Villa Pigna, e ciò, anche attraverso volantini pubblicitari che ne confermavano, con la locuzione “continua a giocare con noi” la evidente continuità con la precedente società, atteso che entrambe le società operano nel Settore Giovanile presso la medesima Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno (C.R. Marche), con l’aggravante di aver agito in conflitto di interessi;
A.S.D. POLISPORTIVA VILLA PIGNA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio tesserato;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. WALTER RANELLI e del Sig. VINCENZO CLERICI in qualità di legale rappresentante nell’interesse della società A.S.D. POLISPORTIVA VILLA PIGNA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. WALTER RANELLI e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA VILLA PIGNA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.