F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 137/AA del 20/03/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI LITTA – ASD ALMAS ROMA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1314 bis pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano DI  LITTA  e  della  società  A.S.D.  ALMAS  ROMA  S.R.L.,  avente  ad  oggetto  la  seguente condotta:

 

MASSIMILIANO DI LITTA, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. ALMAS ROMA S.R.L., in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento), per avere nella sua qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al Torneo di calcio giovanile a carattere regionale e provinciale denominato “III° Memorial 1° Caporal Maggiore Massimo Di legge, categoria Allievi, svoltosi ad Aprilia dal 30.05.16 al 18.06.16, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società Organizzatrice – A.S.D. ESERCITO CALCIO APRILIA - la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c);

 

A.S.D. ALMAS ROMA S.R.L., per responsabilità diretta per le condotte ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano DI LITTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALMAS ROMA S.R.L.;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione per il Sig. Massimiliano DI LITTA e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. ALMAS ROMA S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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