F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 147/AA del 06/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ADESSO ANIELLO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 508 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. ANIELLO ADESSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANIELLO ADESSO, allenatore dilettante, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto al punto 14 dal C.U. n. 1 del 07.07.2014 della L.N.D. relativo alla stagione sportiva 2014/2015, per avere superato il premio annuale ivi previsto;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ANIELLO ADESSO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo allapplicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica nei confronti del Sig. ANIELLO ADESSO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it