F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 149/AA del 12/04/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO VITAGLIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 113 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO VITAGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO VITAGLIANO, tecnico Uefa B iscritto al Settore Tecnico, ex allenatore della A.S.D Ceprano Calcio ma non tesserato per la corrente stagione sportiva, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione allart. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento), per avere nella sua qualità consentito o comunque non impedito lo svolgimento del Raduno per giovani calciatori, svoltosi in Avezzano nei giorni 12-13-14-

15.9.16 ed a cui ha partecipato su invito dellorganizzatore Sig. Emiliano BRANCA, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal

C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2016/17, paragrafo 2.6.;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALESSANDRO VITAGLIANO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo allapplicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica nei confronti del Sig. ALESSANDRO VITAGLIANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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