F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 162/AA del 03/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANDREOTTI – PETROSINO – SCOZZARO – FCD RIVOLI CALCIO

 

-    Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 494 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ANDREOTTI, Fabio PETROSINO, Giuseppe SCOZZARO e della socieFCD RIVOLI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO ANDREOTTI, dirigente della società FCD Rivoli Calcio, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per aver svolto di fatto l’attività di allenatore della prima squadra della società FCD Rivoli Calcio, pur non essendo abilitato, e privo di qualifica in quanto non iscritto in alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

 

FABIO PETROSINO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 123.936), in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, e 40, lett. C, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della prima squadra della società FCD Rivoli Calcio al sig. Andreotti Marco persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

 

GIUSEPPE SCOZZARO, Presidente della soc. FCD Rivoli Calcio, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione allart. 40, lett. C del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Andreotti Marco, persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritto in alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l’attività di allenatore della prima squadra;

 

FCD RIVOLI CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente e ai propri tesserati all’epoca dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco ANDREOTTI e Fabio PETROSINO, e dal Sig. Giuseppe SCOZZARO in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, nellinteresse della società FCD RIVOLI CALCIO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo allapplicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Marco ANDREOTTI, 4 mesi di squalifica per il Sig. Fabio PETROSINO, 6 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SCOZZARO e di € 850,00 di ammenda per la socieFCD RIVOLI CALCIO,

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellaccordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dellart. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it