F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 163/AA del 03/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SILVA-CENEDESE-MURA-ASD DAL POZZO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 549 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Riccardo SILVA, Vittorio CENEDESE, Marco MURA e della società A.S.D. DAL POZZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RICCARDO SILVA, all’epoca dei fatti Presidente della socieA.S.D. DAL POZZO, in violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per non avere adempiuto allobbligo di tesserare il calciatore Marco Mura, ed avergli fatto disputare la gara del Campionato di Terza Categoria, Atletico 2013 - Dal Pozzo, del 09.10.2016, senza averne titolo perché non tesserato, in quanto svincolato, e privo di copertura assicurativa e della certificazione della idoneità alla pratica sportiva- agonistica;

 

VITTORIO CENEDESE, all’epoca dei fatti Dirigente della socieA.S.D. DAL POZZO, in violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale, in occasione della gara Atletico 2013-Dal Pozzo del 09.10.2016, valevole per il Campionato di Terza Categoria, in cui era stato impiegato senza averne titolo il calciatore Marco Mura, e per avere sottoscritto la relativa distinta con l’attestazione del regolare tesseramento dello stesso, consegnandola al Direttore di Gara, consentendo in tal modo che il predetto calciatore partecipasse alla gara senza essere stato sottoposto agli accertamenti medici, ai fini della idoneità sportiva-agonistica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

MARCO MURA, in violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere preso parte alla gara del Campionato di Terza Categoria Atletico 2013-Dal Pozzo, disputata il 09.10.2016, nelle file della socieA.S.D. DAL POZZO, senza averne titolo perché non tesserato, in quanto svincolato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici specialistici ai fini dell’accertamento dellidoneità sportiva-agonistica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. DAL POZZO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente e ai propri tesserati all’epoca dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vittorio CENEDESE, Marco MURA e dal Sig. Riccardo SILVA in proprio e, in qualità di Presidente, nellinteresse della società A.S.D. DAL POZZO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo SILVA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio CENEDESE, di 2 (due) giornate di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Marco MURA e di € 200,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione per la socieA.S.D. DAL POZZO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellaccordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dellart. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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