F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 165/AA del 04/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCO-LO MONACO-CALCIO CATANIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 752 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro LO MONACO, Davide FRANCO e della società CALCIO CATANIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PIETRO LO MONACO, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Calcio Catania S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore, Alessandro Rosina, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con lodo del 23.09.2016, emesso a seguito della vertenza

n. 59/15, promossa dal suddetto calciatore nei confronti della società Calcio  Catania S.p.A., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta decisione;

 

DAVIDE FRANCO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Catania S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore, Alessandro Rosina, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con lodo del 23.09.2016, emesso a seguito della vertenza n. 59/15, promossa dal suddetto calciatore nei confronti della società Calcio Catania S.p.A., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta decisione;

 

CALCIO CATANIA S.P.A., per la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide FRANCO e Pietro LO MONACO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell’interesse della società CALCIO CATANIA S.P.A.;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Davide FRANCO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pietro LO MONACO, di € 4.000,00 di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.P.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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